Regolamento NetBhee
Regolamento dell’Unità di Ricerca Network, Behavioural, Heterogeneity and Evolution in Economics (NETBHEE) Lab
Art. 1 – Finalità
1. Il presente Regolamento definisce l’organizzazione dell’Unità di Ricerca dipartimentale Network, Behavioural, Heterogeneity, and Evolution in Economics (NETBHEE) Lab con l’apporto del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) (d’ora in poi anche soltanto il “Dipartimento”).
2. L’unità di ricerca, NETBHEE LAB (Network, Behavioural, Heterogeneity and Evolution in Economics) si pone l’obiettivo di essere punto di incontro a livello nazionale e internazionale di ricercatrici e ricercatori che hanno posto al centro della attività di ricerca il ruolo dell’eterogeneità degli agenti economici, il loro comportamento e la loro interazione in una struttura di rete e la dinamica evolutiva del sistema economico.
NETBHEE LAB promuove analisi e ricerche che usano questi elementi metodologici, che anche grazie all’uso intensivo dei calcolatori e alla disponibilità di dati, permettono di adottare un approccio complesso all’economia, arricchendo sia l’analisi teorica che quella empirica.
Art. 2 – Sede
1. L’Unità di Ricerca ha sede presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze.
Art. 3 – Componenti dell’Unità di ricerca
1. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento DiSEI, NETBHEE LAB è composta da almeno quattro professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.
2. Ulteriori afferenze all’Unità di Ricerca, successive alla sua istituzione, di membri del Dipartimento DiSEI possono essere deliberate dal Consiglio DiSEI su proposta del Cordinatore del NETBHEE LAB.
3. Possono inoltre aderire all’Unità di Ricerca, come Membri Associati:
a) ricercatori, docenti, assegnisti, dottorandi e altri collaboratori attivi nel Dipartimento;
b) docenti, ricercatori e dottorandi aderenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo o ad altri atenei italiani ed esteri;
c) esperti esterni;
d) Enti, Istituzioni e Associazioni che operano in conformità alle attività dell’Unità di Ricerca.
4. Ai tutti i Membri Associati dell’Unità di Ricerca si applicano
comunque i profili di decadenza di cui all’art. 8, comma secondo, del presente Regolamento
Art. 4 – Struttura organizzativa
Sono articolazioni dell’Unità di Ricerca il Coordinatore scientifico, il Consiglio e il Comitato scientifico.
Art. 5 – Consiglio
1. Il Consiglio dell’Unità di Ricerca è costituito dai soggetti aderenti di cui all’art.3 comma 1 del presente regolamento.
2. Sono compiti del Consiglio:
a) proporre ai Consigli di Dipartimento la nomina del Coordinatore scientifico; b) discutere e selezionare i programmi di ricerca condotti dall’Unità; c) approvare la programmazione dell’attività scientifica, predisposta dal Coordinatore da sottoporre, per conoscenza, al Consiglio di Dipartimento;
d) approvare la relazione annuale sull’attività svolta, predisposta dal Coordinatore, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
e) decidere sulle domande di afferenza presentate da soggetti individuali ed istituzionali;
f) approvare le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento;
g) approvare l’adesione di Membri Associati.
3. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta, e comunque almeno una volta l’anno.
4. Delle riunioni è redatto il verbale, firmato dal Responsabile e dal Segretario verbalizzante.
5. I Membri Associati non possono far parte del Consiglio.
Art. 6 – Il Coordinatore Scientifico
1. II Coordinatore scientifico è un ricercatore o docente di ruolo membro del Dipartimento.
2. In sede di costituzione di NETBHEE LAB, il Coordinatore scientifico è nominato ai sensi dell’art. 23, comma secondo, lettera b) del Regolamento DiSEI e in deroga all’art. 5, comma secondo, lettera a) del presente
Regolamento.
3. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. II coordinatore può indicare un Vice-Coordinatore a cui delegare specifiche attività o le proprie funzioni in caso di impedimento temporaneo.
4. Il coordinatore:
a) presiede il Consiglio curando l’esecuzione delle delibere;
b) rappresenta l’Unità di Ricerca nelle sue proposte al Consiglio di Dipartimento; c) è responsabile, nel rispetto delle normative e delle procedure dell’Ateneo e dei Dipartimenti Partecipanti, delle risorse finanziarie e di eventuali spazi assegnati all’Unità;
d) redige all’inizio di ogni anno, un programma di attività per l’anno in corso e una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente dall’unità di ricerca da presentare al Consiglio del Dipartimento partecipante.
5. Nel caso di decisioni a maggioranza il voto del Coordinatore prevale in caso di parità di voti.
Art. 7 – Il Comitato Scientifico
1. L’Unità di Ricerca può deliberare, su proposta del Coordinatore, la costituzione di un Comitato Scientifico, composto da esperti o studiosi di chiara fama esterni all’unità stessa. Il Comitato Scientifico ha il compito di contribuire all’impostazione e valutazione delle attività dell’Unità di Ricerca e di fornire indicazioni circa lo sviluppo delle sue attività di ricerca.
2. Al Comitato Scientifico partecipa il Coordinatore Scientifico, che lo convoca quando ne ravvisi l’opportunità o su richiesta dei membri.
Art. 8 – Adesioni e decadenza
1. Le richieste di adesione all’Unità di Ricerca vengono sottoposte per l’approvazione al Consiglio dell’Unità di Ricerca.
2. Cause di decadenza dei membri dell’Unità sono:
a) dimissioni presentate al Consiglio;
b) mancata partecipazione all’attività dell’Unità o esercizio di attività che si pongono in conflitto con le finalità e lo spirito dell’Unità di ricerca. In questo caso il Coordinatore Scientifico propone al consiglio la decadenza che deve essere approvata a maggioranza degli aventi diritto.
Art. 9 – Personale
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Unità di Ricerca potrà avvalersi, nel rispetto della normativa d’Ateneo e previa autorizzazione del Direttore del DiSEI, della collaborazione di personale interno al Dipartimento e di personale esterno.
Art. 10 – Risorse finanziarie
1. I fondi a disposizione dell’Unità di Ricerca per il suo funzionamento potranno derivare da:
a) fondi della ricerca di base degli aderenti all’Unità di Ricerca; b) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
c) proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali ed internazionali, proventi derivanti da consulenza professionale e di servizio a favore di terzi, proventi derivanti da organizzazione di eventi;
d) le donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività dell’unità di ricerca;
e) eventuali contributi messi a disposizione dall’Ateneo, in forma indipendente e aggiuntiva rispetto al finanziamento ordinario del Dipartimento.
2. L’utilizzo dei fondi dell’Unità di Ricerca è autorizzato dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore Scientifico dell’Unità di Ricerca.
Art. 11 – Entrata in vigore e modifiche del regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione dell’Unità di Ricerca da parte del Consiglio del Dipartimento partecipante.
2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio dell’Unità di Ricerca.
Art. 12 – Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI).